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Avvocato penalista – revenge porn

Avvocato penalista – revenge porn

Milano, 27 aprile 2022

Avvocato Penalista – REVENGE PORN

L’Avvocato Penalista Giuseppe Boccia presta assistenza per la difesa tecnica in giudizio, sia alle vittime di revenge porn che intendono costituirsi parte civile, sia agli imputati/indagati in questi procedimenti penali.

La legge 19 luglio 2019, n. 69, all’articolo 10, introduce in Italia il reato di “revenge porn”, che viene ora disciplinato all’art. 612 ter c.p.

La frase in inglese, che dà il nome al nuovo reato in questione, descrive la condotta di chi diffonde sulla rete immagini o video di carattere sessuale senza il consenso della persona che ivi è ritratta. La norma è infatti stata introdotta per contrastare i fenomeni sempre più frequenti di diffusione di foto e video hard realizzate con il consenso dell’interessato, ma che tuttavia vengono diffuse senza alcuna autorizzazione, ledendo così il bene della privacy, della reputazione e della dignità della vittima.

È necessario sottolineare la differenza tra il reato di revenge porn e la pratica diffusa del sexting. Con quest’ultimo termine si intende l’abitudine diffusa specialmente tra i più giovani di scambiarsi messaggi, foto e video a sfondo sessuale. Il sexting contrariamente al revenge porn, si basa sulla volontà delle parti di scambiarsi messaggi di un determinato contenuto e non costituisce un reato. La situazione è ben diversa quando il contenuto sessualmente esplicito viene divulgato a terzi senza il consenso di chi è ritratto poiché in quest’ultimo caso ci si renderà responsabili del nuovo reato previsto dall’art. 612 ter c.p., ossia il revenge porn. Lo stesso termine, infatti, tradotto in italiano significa “porno vendetta”: è evidente pertanto che l’intenzione e la finalità di chi condivide sul web contenuti a sfondo sessuale, è quella di vendicarsi di un presunto torto subito ledendo la reputazione e la dignità della vittima.

In particolare, l’autore del reato pubblica il contenuto pornografico sulle pagine social della vittima, su siti web oppure inoltra le foto e i messaggi a sfondo sessuale ad amici, colleghi e familiari della vittima, al fine di screditarne la reputazione.

La norma infatti punisce, “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento”.

È previsto inoltre un aumento di pena se il reato sopra descritto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona legata da relazione affettiva dalla persona offesa, e se i fatti sono stati commessi attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo fino alla metà se i fatti sono commessi in danno di una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il reato è punito a querela della persona offesa che va proposta entro il termine lungo di sei mesi (solitamente il termine è di tre mesi) dalla conoscenza del fatto. Si procede d’ufficio, invece, quando ricorrono le circostanze aggravanti previste dal quarto comma dell’art. 612 ter c.p., ossia nelle ipotesi in cui la vittima versi in uno stato di inferiorità psichica o fisica, o sia una donna in stato di gravidanza, e quando il fatto è commesso in concomitanza con un altro reato per cui si deve procedere d’ufficio (si pensi per es. ad un reato di revenge porn combinato a una richiesta di estorsione).

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Studio Legale Boccia

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