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Giudizio Abbreviato

GIUDIZIO ABBREVIATO

Il giudizio abbreviato è un procedimento speciale avviato a richiesta dell’imputato il quale chiede che il giudizio sia definito dal giudice nell’udienza preliminare sulla base del materiale esistente al momento della sua richiesta.  Tale rito permette di evitare il dibattimento e pertanto l’imputato,  gode dello sconto di un terzo (secco) della pena che concretamente il giudice riterrà di applicare, dopo aver tenuto conto di tutte le circostanze (attenuanti e aggravanti). Se si tratta di una contravvenzione, la pena è diminuita della metà.

Il rito è quindi deflattivo (in quanto evita il dibattimento) e premiale.

La richiesta del rito può essere proposta oralmente o per iscritto e va presentata dall’imputato personalmente o per mezzo di procuratore speciale con sottoscrizione autenticata (vale a dire conferendo al proprio difensore di fiducia il potere di presentare la richiesta nell’interesse dell’assistito). La domanda può essere presentata fino a quando non siano formulate le conclusioni  ai sensi degli artt. 421 e 422 c.p.p.

Termini diversi sono fissati in caso di trasformazione dei riti e per il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica.

Il contenuto della domanda dell’imputato può essere duplice: una richiesta per così dire “secca” di giudizio allo stato degli atti, ed una, invece, condizionata all’assunzione di taluni mezzi di prova che dovranno essere indicati nella richiesta unitamente alle circostanze su cui dovranno vertere.

Nel primo caso, vale a dire nell’ipotesi di giudizio abbreviato ordinario il Giudice potrà effettuare solo un vaglio di ammissibilità sotto il profilo del rispetto della forma e dei tempi della domanda che non può essere riproposta. Nella seconda ipotesi e cioè in caso di giudizio abbreviato condizionato, al Giudice è richiesto un controllo anche sul merito della richiesta, ed in particolare dovrà valutare la necessità per le prove richieste e la loro compatibilità con l’economia processuale.

Il giudice non è obbligato ad accettare questa richiesta, in quanto può ritenere le prove indicate inammissibili o irrilevanti o suscettibili di appesantire oltremodo l’impianto processuale. L’imputato ha comunque la possibilità, in via subordinata, di richiedere il giudizio abbreviato ordinario o il patteggiamento.

La parte civile, costituitasi per l’udienza preliminare, dovrà orientarsi ad accettare o meno il rito disposto dal giudice. In caso i mancata adesione, la parte civile costituita potrà trasferire la sua pretesa in sede civile. Nel caso in cui la parte civile accetti il rito abbreviato ne resta parte a tutti gli effetti: potrà esaminare il fascicolo del pubblico ministero, produrre memorie, chiedere l’ammissione della prova contraria su i fatti inerenti la responsabilità civile da reato nel caso in cui l’imputato abbia chiesto l’integrazione probatoria ed il giudice abbia accolto la domanda.

La sentenza emessa sarà o di assoluzione o di condanna. In caso di condanna, ovviamente, dovrà essere tenuto conto della riduzione di un terzo come “premio” per la scelta dell’imputato di non avvalersi del contraddittorio in sede dibattimentale.

Vi sono dei limiti nella proposizione dell’impugnazione rispetto ad una sentenza di condanna. Il proscioglimento (salvo imputabilità per vizio totale di mente) è impugnabile solo dal pubblico ministero, mentre la condanna dall’imputato, ma non dal pubblico ministero (salvo modifica del titolo di reato).

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