GRATUITO PATROCINIO IN FAVORE DI VITTIME DI GRAVI REATI CONTRO LA PERSONA
Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che consente ai non abbienti ed a soggetti che versino in particolari condizioni personali di agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria.
L’istituto è disciplinato dal D.P.R. 115 del 2002 che garantisce l’erogazione della difesa tecnica ad opera di un Avvocato scelto dall’interessato o nominato d’ufficio.
Anche le spese per i consulenti tecnici, investigatori privati, notai ed ufficiali giudiziari possono rientrare in quelle attività coperte dal gratuito patrocinio.
L’Avvocato penalista Boccia offre dunque assistenza coperta da gratuito patrocinio con riguardo alle ipotesi previste dall’art. 76 del D.P.R. 115/2002.
Tale disposizione normativa estende l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato alle vittime di una serie di gravi delitti contro la persona, anche in deroga ai limiti di reddito.
Infatti possono essere ammessi al gratuito patrocinio, senza limiti reddituali: la persona offesa dal reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), da pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis), violenza sessuale, anche in danno di minori (609-bis, 609-quater, 609-octies), atti persecutori (612-bis), come previsto dall’art. 76 c. 4 ter DPR 115/2002.
Inoltre, possono accedere all’istituto, se minorenni, le vittime dei reati di riduzione in schiavitù (art. 600), prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies), tratta di persone e acquisto di schiavi (artt. 601 e 602), e corruzione di minorenne (609-quinquies), adescamento di minorenni (609-undecies).
Al riguardo si sottolinea che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 1/2021, depositata in data 11 gennaio 2021, ha dichiarato “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui determina l’automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati indicati nella norma medesima, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe.”.
La norma dichiarata legittima dalla Consulta dispone quindi l’ammissione automatica – a prescindere dai limiti di reddito – al patrocinio a spese dello Stato delle persone offese da reati di violenza.
Pertanto deve affermarsi il principio secondo cui, una volta ammesso al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti, il soggetto rientrante in una delle categorie previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4 –ter non è tenuto ad adempiere all’obbligo di cui allo stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. d), atteso che il soggetto è dispensato ab origine dall’allegazione della certificazione di cui all’art. 79, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 115 del 2002, cosicché, venuto meno tale automatismo, va parimenti escluso l’obbligo di comunicazione in capo al soggetto già ammesso (si veda a riguardo Cassazione penale, sez. IV, sentenza 15 aprile 2020, n. 12191).

