SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA
La sospensione del processo con messa alla prova, introdotta con la legge 28 aprile 2014 n. 67 è disciplinata dall’art. 168 bis c.p. e 168 ter c.p. e rappresenta una nuova causa di estinzione del reato (in quanto, in caso di esito positivo della prova medesima, il reato si considera estinto).
Si prevede, infatti, che in caso di procedimenti puniti (astrattamente) con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva, non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti di cui al co. 2 dell’art. 550 c.p.p. (ancorché sanzionati con una pena più elevata), l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
Il contenuto della prova è piuttosto articolato: la messa alla prova consiste nella prestazione di comportamenti tesi all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, nel risarcimento del danno dallo stesso cagionato.
La c.d. probation consiste altresì nell’affidamento dell’imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può comportare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale ovvero l’osservanza di prescrizioni relative sia ai rapporti con il servizio sociale o con le strutture sanitarie, sia alla dimora, alla libertà di movimento, nonché al divieto di frequentazioni di specifici luoghi.
Ulteriore elemento al quale è subordinata la concessione della messa alla prova è costituito dalla prestazione di lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione non retribuita, calibrata sulla professionalità e sulle attitudini lavorative del soggetto in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, gli enti territoriali, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni anche internazionali (operanti in Italia) di assistenza sociale sanitaria o di volontariato. La sua durata non può essere inferiore a dieci giorni anche non continuativi.
Concedibile una sola volta, l’esito positivo della prova estingue il reato per il quale si procede ma non esclude l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, se previste dalla legge e la confisca. In caso di gravi e reiterate trasgressioni al programma di trattamento la sospensione è revocata. Stesso esito è previsto in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede. È irrilevante la commissione di un reato dopo l’esito positivo della prova.
L’istituto si articola in tre fasi:
– richiesta, corredata di un programma elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterno ed accoglimento della sospensione con messa alla prova;
– esecuzione del programma concordato con i servizi sociali;
– verifica dell’esito della messa alla prova. In caso di esito positivo, come sopra anticipato, il reato si considererà estinto, mentre, in caso di esito negativo, si dichiarerà la prosecuzione del processo.
Il provvedimento favorevole del Giudice fissa le modalità di esecuzione della messa alla prova e stabilisce il termine entro il quale l’imputato deve adempiervi. L’accoglimento della richiesta dipende dalla idoneità del programma presentato (o richiesto), ma anche sul presupposto che “l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati”. La sospensione del procedimento ha una durata, nel massimo, di 1 o 2 anni. In caso di rigetto della richiesta, essa può essere comunque ripresentata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
In seguito all’ammissione, inizia l’esecuzione del programma. Durante la sospensione del procedimento, l’ufficio di esecuzione esterna, attraverso relazioni periodiche, informa il Giudice dei comportamenti dell’imputato ai fini delle sue determinazioni.
Scaduto il tempo della prova, il Giudice, se il comportamento dell’imputato è stato adeguato alle prescrizioni stabilite, dichiara, con ordinanza che la prova ha avuto esito positivo. In caso di esito negativo della prova, il Giudice dispone che il processo riprenda il suo corso.
L’esito negativo della prova o la revoca dell’ordinanza di sospensione non consentono di riproporre l’istanza di messa alla prova.

