';
I NOSTRI SERVIZI IN MATERIA DI DIRITTO PENALE

Detenzione di Stupefacenti

Studio Penale Boccia Milano - Detenzione di stupefacenti

GLI STUPEFACENTI: SPACCIO E USO PERSONALE

L’avvocato Boccia, grazie alla sua grande esperienza in reati connessi all’uso di sostanze stupefacenti offre un’efficace e puntuale difesa ai suoi assistiti, anche nella fase di esecuzione della pena, attraverso la predisposizione di istanze finalizzate alla fruizione di misure alternative alla detenzione.

L’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 prevede e punisce la produzione, il traffico e la detenzione illecita ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope così come elencate alla tabella I dell’art. 14 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti.

Innanzitutto risulta necessario sottolineare che non esiste una nozione omnicomprensiva di sostanza stupefacente, dal momento che l’impianto normativo in materia è basato su un sistema tabellare: sono considerate sostanze stupefacenti, infatti, solo quelle che risultano inserite in tabelle periodicamente aggiornate dal Ministro della Sanità.

È così che gli articoli 13 e 14 t.u. individuano alla tabella I le c.d. droghe pesanti; alla tabella II le c.d. droghe leggere; alle tabelle III e IV le c.d. sostanze medicinali equiparate ai fini sanzionatori alle droghe pesanti e alle droghe leggere ed infine una tabella dei medicinali.

L’art. 73 costituisce la norma su cui si fonda l’intero sistema sanzionatorio previsto dal D.P.R. 309/90 e presenta una forma complessa ed eterogenea ricomprendendo al suo interno la previsione di circostanze aggravanti (co. 6), di circostanze attenuanti ad effetto speciale (co. 7), di reati autonomi (co.5), di ipotesi di soluzioni sanzionatorie alternative alla detenzione (co. 5 bis e 5 ter).

La norma in esame punisce una serie di condotte che vengono individuate nella coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, procuramento ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito e consegna per qualunque scopo. A tali ipotesi devono aggiungersi anche la detenzione, l’acquisto, l’importazione, l’esportazione e la ricezione a qualsiasi titolo, quando non configurano l’illecito amministrativo previsto dall’art. 75, co. 1 D.P.R. n. 309/1990.

Il D.P.R. 309/90, delinea in tal modo, un sistema normativo “bicuspide” che vede negli artt. 73 e 75 i propri vertici.

L’art. 75, co.1 e 1 bis (quest’ultimo descrive le condizioni al ricorrere delle quali si ritiene sussistente la presunzione di detenzione a fini di consumo personale) D.P.R. 309/1990, infatti prevede, attraverso una presunzione di legge, la liceità della condotta di chi detiene un quantitativo di sostanza stupefacente tale da presumere che la detenzione sia solamente ad uso personale. Viene così introdotta una presunzione di irrilevanza penale (iuris tantum e pro reo) di una serie di condotte per l’ipotesi in cui l’agente versi nella condizione della effettiva ed esclusiva destinazione dell’uso personale della sostanza stupefacente. Pertanto la mera condotta di detenzione di sostanza stupefacente conduce esclusivamente a sanzioni di tipo amministrativo che si compendiano nella:

  1. sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla (il terzo comma dell’art. 75 D.P.R. 309/90 descrive le modalità del possibile immediato ritiro del documento e prevede anche la possibilità del fermo amministrativo di motoveicoli per un periodo non superiore a 30 giorni);
  2. sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
  3. sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
  4. sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

È utile sottolineare che accanto a queste sanzioni principali, l’art. 75 co. 2 D.P.R. 309/90 stabilisce che è possibile imporre anche l’osservazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, ossia un programma di recupero misurato sul singolo caso concreto. I provvedimenti sin qui descritti sono di competenza del Prefetto.

Pertanto sulla base di quanto detto fino ad ora, risulta evidente che commette il reato di cui all’art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90 chi spaccia sostanze stupefacenti di un determinato tipo ad altri soggetti – sia a titolo gratuito che a fronte di un corrispettivo – e sarà punito con la pena della reclusione da:

  • sei a venti anni e con la multa (se si tratta di droghe pesanti);
  • due a sei anni e con la multa (se si tratta di droghe leggere).

Il limite tra spaccio ed uso personale di sostanze stupefacenti non viene definito dalla legge in maniera chiara ed il discrimine tra le due condotte non dipende solamente dalla quantità di droga rinvenuta, ma anche da altri parametri quali la presenza o meno di messi idonei al confezionamento della sostanza (si pensi alle bustine o ai bilanci di precisione) o la presenza di diverse qualità di droga. All’organo giudicante, infatti, è lasciato un ampio spazio discrezionale nello stabilire se la sostanza stupefacente rinvenuta in detenzione di un soggetto sia o meno ad uso personale, in quanto intervengono anche ulteriori criteri quali:

  1. la quantità della sostanza, a seconda che sia inferiore o superiore ai limiti massimi fissati nelle tabelle ministeriali;
  2. le modalità di presentazione della stessa (ci si riferisce alla qualità della sostanza stupefacente rinvenuta ed in particolare al grado di purezza);
  3. ogni altra circostanza ritenuta indicativa di un uso diverso da quello personale (si pensi alle modalità di custodia della sostanza stupefacente, il ritrovamento di quantitativi elevati di sostanza da taglio o di altro materiale idoneo al confezionamento in dosi, come il bilancino, ed il rinvenimento di un alta somma di denaro).

Il legislatore ha inoltre stabilito un criterio normativo per poter valutare la compatibilità del principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente con la destinazione della stessa al consumo personale del soggetto personale: la quantità massima detenibile (il c.d. Q.M.D.). La Q.M.D. è il risultato della moltiplicazione fra la dose media singola (D.M.S.) ed un coefficiente (introdotto con il D.M. 11/4/2006), ossia un moltiplicatore variabile a seconda del tipo di sostanza stupefacente.

Si tratta di un valore indicativo che l’organo giudicante valuterà anche in relazione ai criteri sopra esposti.

Vuoi maggiori Informazioni ?

Hai un problema ? Sei in una situazione difficile? Contattaci!

Tel. +39 349 371 2845

ALTRI SERVIZI

CHIAMA ORA