CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO
Una tempestiva difesa in tale fase permette all’Avvocato nominato di valutare tutti gli strumenti di diritto utili a raggiungere ed ottenere il miglior risultato in favore del proprio assistito.
La Citazione Diretta a Giudizio è una modalità di esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero, prevista per i reati di competenza del Tribunale in composizione monocratica.
Tali reati consistono in contravvenzioni ovvero delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. La citazione diretta a giudizio si applica anche quando si procede per violenza o minaccia a un pubblico ufficiale; resistenza a un pubblico ufficiale; oltraggio a un magistrato in udienza; violazione di sigilli; rissa aggravata (con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime); lesioni personali stradali; furto aggravato e ricettazione.
In questi casi quindi il Pubblico Ministero, ove intenda esercitare l’azione penale provvederà ad emettere un decreto di citazione diretta, senza provvedere a richiedere il rinvio a giudizio, con conseguente esclusione dell’udienza preliminare .
Per i reati attribuiti al Giudice monocratico infatti vi è un doppio regime: si fa luogo alla citazione diretta a giudizio per i reati previsti dall’articolo 550 c.p.p., oppure si fa luogo all’udienza preliminare in tutti gli altri casi attribuiti alla cognizione del Giudice monocratico e non inclusi nelle ipotesi di citazione diretta.
Quando manca l’udienza preliminare, il Pubblico Ministero ha funzioni propulsive di invio del processo al Giudice del dibattimento, poiché è l’organo dell’accusa che emette il decreto di citazione diretta a giudizio.
Tale decreto contiene:
– l’identificazione dell’imputato, del difensore, e della persona offesa;
– la formulazione dell’accusa rivolta all’imputato attraverso l’enunciazione del fatto in forma chiara e precisa;
– la data e la sottoscrizione del Pubblico Ministero e dell’ausiliario.
Inoltre il decreto contiene l’indicazione del Giudice competente per il giudizio, nonché il luogo, il giorno e l’ora della comparizione; l’avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia ed in mancanza della nomina di un legale d’ufficio; l’avvertimento della possibilità, se ne ricorrono i presupposti, di accedere al rito abbreviato, al patteggiamento e all’oblazione; infine, la comunicazione della facoltà per le parti e i difensori di prendere visione e di estrarre copia del fascicolo delle indagini preliminari depositato presso la segreteria del Pubblico Ministero.
Una pronta difesa infatti permette all’Avvocato nominato di valutare tutti gli strumenti di diritto utili a raggiungere ed ottenere il miglior risultato in favore del proprio assistito.
Il decreto deve essere notificato all’imputato, al suo difensore e alla persona offesa almeno sessanta giorni prima della data dell’udienza di comparizione, termine riducibile a quarantacinque giorni in caso di urgenza.
In ogni caso, anche per i reati previsti dall’articolo 550 c.p.p. si procede alla celebrazione dell’udienza preliminare se essi sono connessi con altri reati per i quali sia prevista tale udienza.

