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Avvocato penalista – colpa medica

Avvocato penalista – colpa medica

Milano, 5 maggio 2022

Avvocato penalista – COLPA MEDICA

Lo Studio Legale Boccia presta assistenza sia alle vittime da responsabilità medica che intendono costituirsi parte civile, che agli esercenti la professione sanitaria imputati in questi procedimenti penali.

La disciplina vigente sui profili di responsabilità penale del medico nell’esercizio della propria professione è stata sottoposta, come è noto, a due importanti modifiche legislative: la prima intervenuta con la legge n. 189/2012, conosciuta anche come legge “Balduzzi” e la seconda, ad opera della legge n. 24/2017, nota come legge “Gelli-Bianco”, che ha introdotto nel codice penale il nuovo art. 590 sexies, delineante le ipotesi di colpa medica.

La legge Balduzzi ha delimitato i profili di colpevolezza del medico curante, scindendo il giudizio penale sulla colpa dell’esercente la professione sanitaria in due distinti momenti, riconducibili rispettivamente alla valutazione circa l’effettiva osservanza delle linee guida (e dunque alla determinazione dell’esistenza della responsabilità, il c.d an) e secondariamente, all’accertamento dell’effettiva sussistenza di una colpa “non lieve” (attinente, invece, alla determinazione del grado di responsabilità, il c.d. quantum). Tuttavia la normativa previgente alla riforma attuata con la legge Gelli-Bianco,  in assenza di qualsiasi parametro di riferimento, ha creato delle grosse difficoltà nell’individuazione della differenza tra colpa “lieve” e “grave”, e soprattutto delle “linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”. La proliferazione di linee guida, spesso redatte con carenze metodologiche, ha determinato notevoli difficoltà di orientamento da parte dell’organo giudicante.

L’elevato coefficiente di laconicità che aveva caratterizzato il dettato legislativo della legge Balduzzi e le incertezze applicative che ne erano conseguite, hanno portato ad un ripensamento della disciplina in materia ed all’emanazione della legge Gelli-Bianco.

L’insieme delle novità introdotte dal legislatore del 2017 per ridisegnare la fisionomia della responsabilità penale del personale sanitario dà vita ad un assetto articolato in cui l’illecito colposo guadagna maggiore determinatezza.

In particolare la legge Gelli-Bianco ha introdotto nel codice penale la nuova fattispecie prevista dall’art. 590 sexies, rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”.

Innanzitutto occorre sottolineare che, per espressa previsione normativa, l’art. 590 sexies co.1 c.p. si applica solo ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (590 c.p.) e si stabilisce che qualora tali reati siano stati commessi nell’esercizio della professione sanitaria, la punibilità degli stessi è esclusa quando sono state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, così come definite e pubblicate ai sensi di legge, o in mancanza di queste, quando sono state rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali.

L’elemento di novità introdotto da tale norma deve essere rinvenuto nella nuova causa di esclusione della punibilità del medico che abbia causato la morte o delle lesioni personali al paziente, avendo rispettato le linee guida definite dalla legge o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali. Rispetto alla normativa vigente dettata dalla legge Balduzzi si rileva il venir meno, ai fini dell’applicazione della causa di esclusione di punibilità sopra descritta, la distinzione fra colpa lieve e colpa grave come elemento soggettivo alla base dell’imperizia del sanitario.

L’art. 590 sexies c.p., individua quindi come primo limite applicativo della causa di non punibilità, che “l’evento si sia verificato a causa di imperizia”. L’imperizia, species – insieme a negligenza e imprudenza- del genus colpa generica, racchiude in sé tutte le gradazione di colpa: dalla lieve a quella più grave.  Pertanto laddove l’errore del medico dovesse ricadere nelle ipotesi di negligenza ed imprudenza, lo stesso potrà essere ritenuto colpevole del reato di lesioni personali o di omicidio a seconda del caso concreto e dell’errore commesso.

Tuttavia l’errore medico, non potrà essere punito se lo stesso ha agito attenendosi alle “raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali”. La legge Gelli-Banco pertanto si pone in continuità con la scelta di fondo operata nel decreto Balduzzi , confermando la strutturazione di una scusante penale medica legata al rispetto di linee guida in materia; per altro verso la riforma segna alcune importanti innovazioni.

All’art. 5, comma 1 della legge Gelli-Bianco si legge innanzitutto che “Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida (…)”.  Si tratta di una rilevante novità rispetto alla disciplina Balduzzi dal momento che l’osservanza di linee guida accreditate nella materia sanitaria in cui si agisce pare ora configurarsi, per la prima volta, come un obbligo giuridico imposto dall’ordinamento. Inoltre le linee guida in questione devono essere “pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale”. Ed ecco un secondo rilevante profilo di novità: rispetto alla previgente normativa, nella quale l’individuazione delle “linee guida e buone pratiche” aventi valenza scusante era riconnessa ad un non meglio precisato accreditamento presso la “comunità scientifica nazionale e internazionale”, il legislatore del 2017 ha optato per una formalizzazione delle linee guida accreditate, su base nazionale.

La precisazione che chiude il secondo comma dell’art. 590 sexies c.p. stabilisce che “le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto”. Ciò sta a significare che il mero rispetto di tali linee guida non scusa il medico in modo automatico: è necessario infatti, che la loro efficacia scusante sia ricostruita caso per caso in funzione della concreta idoneità ed adeguatezza di ciascuna raccomandazione ad orientare l’agire medico.

Avvocato penalista - colpa medica
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