Milano, 6 dicembre 2019
Avvocato penalista – RICETTAZIONE
L’Avvocato penalista Boccia, dotato di una struttura organizzata ed efficiente, difende personalmente e in tutte le fasi processuali, i propri assistiti coinvolti in un procedimento penale per reati di ricettazione; siano loro imputati o persone offese che intendono costituirsi parte civile.
L’art. 648 c.p. punisce “chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, nel quale egli non sia concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare”.
Perché si integri il reato è necessaria la sussistenza di un reato presupposto, ossia il reato che costituisce antecedente necessario di quello di ricettazione.
Col termine “denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto” si intende senza dubbio il corpo di reato del precedente delitto commesso, ma anche tutto ciò che sia servito o sia stato finalizzato alla commissione del medesimo.
Per quanto concerne la consumazione, essa si configura nel momento in cui il soggetto attivo pone in essere alternativamente una delle condotte indicate dall’art. 648 c.p., ovvero l’acquisto, la ricezione, l’omissione o la mera intromissione, condotte punite anche nella forma del tentativo.
Perché si possa integrare il delitto di ricettazione occorre, come elemento psicologico, il dolo specifico, caratterizzato non solo dalla consapevolezza di porre in essere uno dei comportamenti sopra visti e della provenienza della cosa da un reato commesso anteriormente, nonché dalla volontà di procurare a sé o ad altri un profitto.
Importante sottolineare, tuttavia, che la Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 12433 del 2010) ha sancito che l’elemento soggettivo può ben essere integrato anche dal dolo eventuale, ovvero dall’accettazione della concreta possibilità che la res derivi dalla precedente commissione di un illecito penale. L’accettazione di simile provenienza che distingue il reato di ricettazione dal mero incauto acquisto, come la stessa Cassazione ha recentemente confermato: “In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza” (Cass. pen. n. 25439/2017).
Sono previsti casi in cui la pena è aumentata fino ad un terzo se “il fatto riguardi denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7 bis”.
La pena prevista per il reato di ricettazione è, come sancito dall’art. 648 c.p. “la reclusione da due a otto anni e la multa da 516 a 10.329”. In caso, invece, di particolare tenuità della condotta, la pena è della “reclusione fino a sei anni e della multa fino a 516 euro”.


