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Revenge Porn a Milano: difesa delle vittime e degli imputati nel reato che corre più veloce della denuncia

Revenge Porn a Milano: difesa delle vittime e degli imputati nel reato che corre più veloce della denuncia
Revenge Porn a Milano: difesa delle vittime e degli imputati

Revenge Porn a Milano: difesa delle vittime e degli imputati nel reato che corre più veloce della denuncia 

Il revenge porn è uno dei reati più delicati del diritto penale digitale.
Non riguarda soltanto la diffusione non autorizzata di immagini intime: riguarda la perdita improvvisa del controllo sulla propria identità, sulla reputazione, sulla vita privata. 

A Milano, dove relazioni, lavoro, social network e visibilità pubblica si intrecciano continuamente, una foto inoltrata, un video condiviso su WhatsApp o un contenuto pubblicato in una chat privata possono trasformarsi in un procedimento penale grave. 

Il punto centrale è questo: nel revenge porn il danno non nasce solo dalla pubblicazione. Nasce dalla velocità con cui il contenuto può essere copiato, salvato, inoltrato e reso incontrollabile. 

Per questo il ruolo dell’avvocato penalista a Milano diventa decisivo sia per chi subisce la diffusione illecita, sia per chi viene accusato e deve difendersi da una contestazione che può avere conseguenze penali, personali e professionali molto pesanti. 

Art. 612-ter c.p.: cosa punisce davvero il revenge porn 

Il reato di revenge porn è disciplinato dall’art. 612-ter c.p., introdotto dal Codice Rosso. La norma punisce chi invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, senza il consenso della persona rappresentata. 

Il riferimento normativo ufficiale è questo:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398:1~art612ter 

Il dato più importante è che la legge non tutela soltanto la “privacy” in senso generico, ma la libertà della persona di decidere se, quando e con chi condividere la propria sfera intima. 

Il consenso, infatti, non è mai presunto.
Il fatto che un’immagine sia stata inviata volontariamente a una persona non autorizza quella persona a inoltrarla ad altri. E il fatto che un contenuto sia stato realizzato in un contesto privato o consensuale non consente la sua successiva diffusione. 

È proprio qui che molti procedimenti nascono: non dalla creazione del contenuto, ma dal suo passaggio successivo. 

Chi crea il contenuto e chi lo inoltra: due responsabilità diverse 

L’art. 612-ter c.p. distingue due situazioni. 

La prima riguarda chi ha realizzato o sottratto direttamente il materiale intimo e poi lo diffonde senza consenso. In questo caso, per la punibilità è sufficiente la consapevolezza di diffondere contenuti destinati a rimanere privati. 

La seconda riguarda chi riceve quel materiale da altri e lo inoltra ulteriormente. Qui il discorso diventa più tecnico, perché la legge richiede il fine specifico di arrecare danno alla persona rappresentata. 

Questa distinzione è decisiva per la difesa. 

Non tutti i soggetti coinvolti in una catena di inoltri hanno necessariamente la stessa responsabilità. Chi ha creato il contenuto, chi lo ha sottratto, chi lo ha ricevuto, chi lo ha inoltrato una sola volta e chi ha alimentato una diffusione massiva si trovano in posizioni molto diverse. 

L’avvocato penalista deve quindi ricostruire con precisione la sequenza degli invii, il ruolo concreto dell’indagato, il contenuto delle chat, l’eventuale finalità lesiva e la prova del consenso o della sua assenza. 

Codice Rosso e tempi rapidi: perché non si può aspettare 

Il revenge porn rientra tra i reati collegati alla disciplina del Codice Rosso, introdotta con la Legge 19 luglio 2019, n. 69. 

La fonte ufficiale è questa:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19G00076/sg 

Questo significa che il procedimento può muoversi rapidamente. La polizia giudiziaria deve riferire subito la notizia di reato al Pubblico Ministero e la persona offesa può essere ascoltata in tempi molto stretti. 

Per la vittima, questa accelerazione è fondamentale: permette di chiedere l’immediato intervento della Polizia Postale, il sequestro dei dispositivi, l’oscuramento dei canali di diffusione e la conservazione delle prove digitali. 

Per l’indagato, invece, significa che la difesa deve essere tempestiva. Cancellare chat, formattare telefoni, contattare la persona offesa o tentare “accordi” informali può peggiorare la posizione e trasformare una contestazione già grave in un quadro ancora più critico. 

Il caso La Russa: quando il risarcimento può incidere sul procedimento 

Un caso di cronaca milanese particolarmente rilevante è quello relativo a Leonardo Apache La Russa. Secondo quanto riportato, il Gup del Tribunale di Milano ha dichiarato estinto il reato di revenge porn dopo un’offerta risarcitoria ritenuta congrua, pari a 25.000 euro, nonostante la persona offesa non avesse accettato la somma. 

La vicenda è raccontata qui:
https://tg24.sky.it/cronaca/2025/12/17/figlio-la-russa-leonardo-reato-revenge-porn-estinto 

Questo caso è importante perché mostra un punto tecnico spesso ignorato: in alcune ipotesi procedibili a querela e non aggravate, può trovare spazio l’estinzione del reato per condotte riparatorie, prevista dall’art. 162-ter c.p. 

Il riferimento normativo ufficiale è questo:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398:1~art162ter 

Naturalmente non si tratta di una “scorciatoia” automatica. Il giudice deve valutare la congruità della riparazione, il contesto, il danno subito dalla persona offesa e la concreta idoneità dell’offerta. 

Dal punto di vista della difesa, però, il caso dimostra che una strategia processuale corretta non si limita a contestare l’accusa. A volte deve valutare anche percorsi riparatori, risarcitori e definizioni anticipate del procedimento. 

Il caso Rose Villain: quando il revenge porn incontra l’intelligenza artificiale 

Un altro episodio milanese molto significativo riguarda Rose Villain, che ha denunciato la diffusione online di immagini false generate tramite intelligenza artificiale, nelle quali il suo volto sarebbe stato sovrapposto a corpi nudi. 

La notizia è riportata qui:
https://www.milanotoday.it/attualita/rose-villain-foto-nuda-fake.html 

Questo caso apre una frontiera nuova: il revenge porn non riguarda più soltanto immagini reali sottratte o inoltrate senza consenso. Può riguardare anche contenuti artificiali, manipolati o generati digitalmente, ma idonei a ledere la reputazione, la dignità e l’identità sessuale della persona. 

Il tema è enorme, perché l’intelligenza artificiale rende più facile creare immagini verosimili, difficili da distinguere a prima vista da fotografie autentiche. 

Per la vittima, il problema è fermare subito la circolazione del contenuto.
Per la difesa dell’indagato, invece, il punto diventa capire chi abbia generato l’immagine, chi l’abbia caricata online, chi l’abbia diffusa e quale prova tecnica colleghi realmente il contenuto al soggetto accusato. 

Nel processo penale digitale, la percezione non basta: servono metadati, log, acquisizioni forensi e una catena di custodia affidabile. 

Chat, screenshot e prova digitale: il processo si gioca sui dettagli 

Nei procedimenti per revenge porn, la prova digitale è quasi sempre centrale. 

La vittima porta screenshot, chat, link, profili social, messaggi vocali, conversazioni WhatsApp o Telegram. Tutto questo può essere fondamentale, ma deve essere acquisito correttamente. 

Uno screenshot, da solo, può non bastare.
Può essere incompleto, modificabile, privo di metadati, scollegato dal dispositivo di origine. 

Per questo una tutela efficace richiede la cristallizzazione della prova: acquisizione forense dei contenuti, conservazione degli URL, salvataggio dei messaggi, identificazione dei profili, verifica degli orari di invio e ricostruzione della catena di diffusione. 

Lo stesso vale per l’indagato. Una difesa seria deve verificare se il telefono fosse realmente nella sua disponibilità, se l’account fosse accessibile a terzi, se il profilo sia stato violato, se la SIM o il dispositivo siano stati usati da altri. 

Il punto non è solo “chi aveva il telefono”, ma chi ha materialmente eseguito l’invio. 

Vittime di revenge porn: cosa fare subito 

Chi scopre la diffusione di immagini intime non dovrebbe agire d’impulso. 

Cancellare messaggi, discutere con l’autore, rispondere con minacce o tentare trattative dirette può complicare il quadro. La prima esigenza è conservare la prova e impedire che il materiale continui a circolare. 

L’intervento dell’avvocato penalista serve a costruire una denuncia tecnicamente utile, non solo emotivamente comprensibile. 

Bisogna indicare dove il materiale è stato pubblicato, chi lo ha diffuso, quando è avvenuto l’invio, quali soggetti lo hanno ricevuto, se esistono minacce precedenti e quali canali siano stati utilizzati. 

Nei casi più urgenti, è possibile lavorare su più fronti: querela, richiesta di sequestro, segnalazioni alle piattaforme, intervento del Garante Privacy e raccolta forense dei contenuti. 

Indagati per revenge porn: gli errori da evitare 

Chi viene accusato di revenge porn spesso commette errori nelle prime ore. 

Il più frequente è tentare di “sistemare” la questione contattando la persona offesa. È quasi sempre una scelta rischiosa, perché può essere letta come pressione, intimidazione o tentativo di condizionamento. 

Un altro errore è cancellare contenuti o chat. Anche quando l’intento è solo evitare imbarazzo, nel processo può apparire come un comportamento finalizzato a eliminare prove. 

La difesa deve invece muoversi in modo ordinato: analisi del telefono, verifica dei messaggi, ricostruzione della provenienza del file, valutazione del consenso, controllo della procedibilità, eventuale strategia riparatoria e gestione del rischio cautelare. 

Nel revenge porn, il comportamento successivo alla denuncia può pesare quasi quanto il fatto originario. 

Milano e Lombardia: un reato privato solo in apparenza 

Il revenge porn nasce spesso in una dimensione privata: una relazione finita, un conflitto sentimentale, una chat tra amici, un gruppo Telegram, un contenuto ricevuto e inoltrato “per leggerezza”. 

Ma il procedimento penale non resta mai privato. 

Può incidere sul lavoro, sulla reputazione, sulla famiglia, sulle relazioni professionali e sulla posizione pubblica dell’indagato o della persona offesa. 

Per questo la gestione deve essere immediata, tecnica e prudente. 

Lo Studio Penale Boccia, con sede a Milano e operante su tutto il territorio nazionale,  interviene sia a tutela delle vittime, per bloccare la diffusione e costruire una querela solida, sia nella difesa degli imputati, per verificare la reale prova dell’invio, il dolo richiesto dalla norma, la legittimità delle acquisizioni digitali e le possibili strategie processuali. 

Indirizzo: Milano, via Solferino 24 (MM Moscova – Linea Verde)
elefono: +39 0287177638
Email: info@studiopenaleboccia.it

Nel revenge porn, la differenza non la fa solo la legge.
La fa il tempo. 

 Fonti esterne 

  1. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398:1~art612ter  
  2. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398:1~art162ter  
  3. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19G00076/sg  
  4. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/11/24/23G00178/sg  
  5. https://tg24.sky.it/cronaca/2025/12/17/figlio-la-russa-leonardo-reato-revenge-porn-estinto  
  6. https://www.milanotoday.it/attualita/rose-villain-foto-nuda-fake.html  
Studio Legale Boccia

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