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Profili pratici cul calcolo della pena proponibile con la richiesta di patteggiamento in continuazione

Profili pratici cul calcolo della pena proponibile con la richiesta di patteggiamento in continuazione

PROFILI PRATICI SUL CALCOLO DELLA PENA PROPONIBILE CON LA RICHIESTA DI PATTEGGIAMENTO IN CONTINUAZIONE

Il calcolo della pena concretamente proponibile in questo caso dovrà tener conto del principio di intangibilità del giudicato penale. E’ l’ipotesi del cosiddetto “patteggiamento in continuazione“, che si verifica appunto quando la continuazione sussista tra un reato ancora non passato in giudicato ed altro (o altri) già oggetto di sentenza irrevocabile: in tal caso l’accordo con il P.M. riguarderà l’aumento di pena conseguente al regime di cui all’art. 81 c.p. e soltanto ad esso si applicherà la diminuente del rito speciale. Ciò è possibile anche  per costante giurisprudenza poichè “all’applicabilità della disciplina della continuazione non è di ostacolo né il fatto che si sia formato il giudicato sulla violazione meno grave, né che l’aumento di pena ex art. 81 cpv. c.p. venga richiesto dalle parti con il patteggiamento ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p.” (cfr. Cass., sez. V, 15/12/1994 – 26/01/1995, n. 853).

Tali indicazioni ci consentono di dire che l’istituto della continuazione ex 671 c.p.p. potrà dunque essere utilizzato come criterio decisionale dal giudice dell’esecuzione, così come  dal giudice di cognizione mediante il c.d. “patteggiamento”, non costituendo alcun ostacolo la circostanza per cui un fatto che possa ritenersi avvinto dal vincolo della continuazione costituisca cosa giudicata.

Altro aspetto interessante, nella tematica che ci occupa, sarà altresì la determinazione della violazione più grave tra le sentenze passate in giudicato ed i reati in corso di giudizio. Il criterio scelto per stabilire la violazione più grave sarà quello di individuare quella per cui è stata inflitta la pena maggiore dal giudice della cognizione (nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato), così come disposto dall’art. 187 disp. att. c.p.p. il quale prevede che “per l’applicazione della  disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell’esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato”, e ciò – come si diceva all’inizio – in base al principio dell’intangibilità del giudicato. Tale applicazione vede dunque la diminuente per il rito calcolata non sulla pena base inflitta con la precedente condanna (o su quella determinata per il reato ritenuto più grave aumentata ex art. 81 c.p.) ma solo sull’aumento di pena riferito alla continuazione; ove così non fosse, d’altronde, l’imputato fruirebbe di una diminuzione della pena che si porrebbe anche in contrasto con il principio della intangibilità del giudicato” (in tal senso Cass. Pen., Sez. V, n. 5520/97; Cass. pen., sentenza n. 7089/1997).

 

Studio Legale Boccia

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