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Avviso di conclusione delle indagini a Milano: cosa può fare un avvocato penalista?

Avviso di conclusione delle indagini a Milano: cosa può fare un avvocato penalista?
Avviso conclusione indagini a Milano: cosa fare subito

Avviso di conclusione delle indagini a Milano: cosa può fare un avvocato penalista?

Ricevere un avviso di conclusione delle indagini preliminari può generare la sensazione che il processo sia ormai inevitabile e che l’accusa abbia già raggiunto una decisione definitiva. In realtà, l’atto previsto dall’articolo 415-bis del Codice di procedura penale apre una fase nella quale la difesa può conoscere gli elementi raccolti dal pubblico ministero e intervenire prima dell’eventuale richiesta di rinvio a giudizio o della citazione diretta.

L’avviso non è una sentenza, non dimostra la responsabilità dell’indagato e non equivale neppure a una richiesta di processo. Segnala che il pubblico ministero ha concluso le attività investigative e, allo stato degli atti, non ritiene di chiedere immediatamente l’archiviazione.

Da quel momento l’indagato e il suo avvocato possono accedere al fascicolo, esaminare documenti, verbali, intercettazioni, consulenze e dichiarazioni, quindi decidere se presentare una memoria, produrre nuovi elementi, chiedere ulteriori indagini oppure domandare un interrogatorio.

Il termine ordinario per esercitare queste facoltà è di venti giorni dalla notificazione. Per questa ragione, contattare tempestivamente un avvocato penalista è essenziale: prima di scegliere se parlare o rimanere in silenzio, occorre comprendere con precisione su quali prove si fonda l’accusa.

Che cos’è l’avviso di conclusione delle indagini?

L’avviso di conclusione delle indagini preliminari è disciplinato dall’articolo 415-bis del Codice di procedura penale.

Il pubblico ministero lo fa notificare all’indagato e al suo difensore quando ha concluso le indagini e, in quel momento, non intende formulare una richiesta di archiviazione.

L’atto contiene una descrizione sommaria del fatto per cui si procede, l’indicazione delle norme che si ritengono violate, la data e il luogo della condotta contestata. Avverte inoltre che gli atti investigativi sono stati depositati e possono essere esaminati ed estratti in copia.

Si tratta quindi del momento nel quale viene meno il segreto investigativo sulla parte del fascicolo depositata. Fino ad allora, l’indagato può conoscere soltanto alcuni atti oppure non sapere neppure con esattezza quali elementi siano stati raccolti.

Dopo la notifica, invece, il difensore può ricostruire l’impostazione dell’accusa nel suo complesso e verificare se le conclusioni del pubblico ministero siano realmente sostenute dalle prove.

Ricevere l’avviso significa che ci sarà sicuramente un processo?

No. La notifica indica che il pubblico ministero, al termine delle indagini, sta valutando l’esercizio dell’azione penale, ma il procedimento può ancora concludersi in modi differenti.

Dopo aver esaminato le osservazioni della difesa, il pubblico ministero può:

  • chiedere l’archiviazione;
  • svolgere ulteriori indagini;
  • modificare o precisare la ricostruzione del fatto;
  • chiedere il rinvio a giudizio;
  • emettere, quando previsto, una citazione diretta;
  • valutare altri percorsi processuali consentiti dalla legge.

La memoria difensiva non obbliga il pubblico ministero a cambiare posizione, ma può evidenziare errori, omissioni, contraddizioni o elementi che non erano stati adeguatamente considerati.

In alcuni procedimenti, la difesa riesce a dimostrare già in questa fase che il fatto non sussiste, che l’indagato non vi ha partecipato oppure che manca un elemento necessario per configurare il reato. In altri casi, l’intervento può contribuire a ridimensionare l’accusa o a escludere circostanze aggravanti.

Cosa deve fare l’indagato appena riceve l’avviso?

La prima cosa da evitare è contattare autonomamente il pubblico ministero, la persona offesa, i testimoni o gli altri soggetti coinvolti per cercare di chiarire la vicenda.

Prima di rendere dichiarazioni è necessario consegnare l’avviso al proprio avvocato e verificare la data esatta della notificazione, dalla quale decorre il termine per esercitare le facoltà difensive.

Il difensore deve quindi richiedere l’accesso al fascicolo e acquisire gli atti. Soltanto dopo averli esaminati sarà possibile stabilire se convenga:

  1. depositare una memoria difensiva;
  2. produrre documenti o investigazioni difensive;
  3. chiedere al pubblico ministero il compimento di specifici accertamenti;
  4. rilasciare dichiarazioni spontanee;
  5. domandare di essere sottoposti a interrogatorio;
  6. non presentare alcun atto e riservare la strategia alle fasi successive.

Non esiste una risposta valida per tutti. In alcuni casi una memoria chiara e documentata può essere decisiva; in altri, anticipare integralmente la linea difensiva potrebbe non essere opportuno.

Perché l’accesso al fascicolo è il passaggio più importante?

L’avviso contiene soltanto una descrizione sintetica dell’accusa. La vera valutazione inizia con l’esame degli atti depositati.

Il fascicolo può comprendere verbali di perquisizione e sequestro, dichiarazioni di persone informate sui fatti, interrogatori, documenti bancari, consulenze tecniche, tabulati telefonici, intercettazioni, fotografie, filmati e dati estratti da telefoni o computer.

L’avvocato non deve limitarsi a verificare gli elementi sfavorevoli. Deve anche cercare ciò che l’accusa non ha valorizzato: una conversazione successiva che modifica il significato di una frase, un documento che dimostra la provenienza di un pagamento, un testimone che offre una ricostruzione differente oppure un dato tecnico incompatibile con l’ipotesi formulata.

Nei procedimenti complessi è spesso necessario creare una cronologia, confrontare le dichiarazioni e distinguere ciò che deriva da prove dirette da ciò che rappresenta soltanto un’interpretazione investigativa.

Quando gli atti sono numerosi, i venti giorni possono apparire limitati. È quindi importante procedere immediatamente all’acquisizione del fascicolo e organizzare il lavoro con eventuali consulenti informatici, contabili, medici o tecnici.

Cosa può contenere una memoria difensiva?

La memoria non dovrebbe trasformarsi in una generica dichiarazione di innocenza. Deve confrontarsi con gli elementi presenti nel fascicolo e spiegare, in modo verificabile, perché la ricostruzione accusatoria sia incompleta o non corretta.

Può essere utile per:

  • evidenziare contraddizioni tra testimonianze;
  • chiarire il contenuto di documenti o conversazioni;
  • ricostruire il ruolo effettivo dell’indagato;
  • dimostrare l’assenza del dolo richiesto dal reato;
  • indicare elementi favorevoli non acquisiti;
  • contestare un’attribuzione informatica o telefonica;
  • produrre contratti, comunicazioni, certificazioni o consulenze;
  • chiedere una diversa qualificazione giuridica del fatto.

La memoria deve essere calibrata sul procedimento. Depositare una quantità eccessiva di materiale senza una struttura chiara può ridurne l’efficacia, mentre omettere un elemento decisivo può rappresentare un’occasione perduta.

È possibile chiedere nuove indagini?

Sì. Entro il termine indicato nell’avviso, l’indagato può chiedere al pubblico ministero il compimento di ulteriori atti investigativi.

La richiesta deve indicare con precisione quale attività si propone e perché potrebbe incidere sulla decisione finale. Si può chiedere, per esempio, di sentire un testimone non ancora escusso, acquisire una registrazione, verificare un accesso informatico, ottenere documenti da un ente oppure svolgere un accertamento tecnico.

Il pubblico ministero non è obbligato ad accogliere ogni richiesta. Se decide di svolgere nuove indagini, queste devono essere eseguite nei termini previsti dall’articolo 415-bis, con la possibilità della proroga stabilita dalla legge.

È importante distinguere questa facoltà dall’attività investigativa svolta direttamente dal difensore. L’avvocato può raccogliere dichiarazioni, richiedere documenti, accedere ai luoghi e incaricare consulenti nel rispetto delle regole sulle investigazioni difensive, depositando poi i risultati ritenuti utili.

Conviene chiedere l’interrogatorio?

L’indagato può domandare di essere interrogato e, in questo caso, il pubblico ministero deve procedere.

Ciò non significa che l’interrogatorio sia sempre la scelta migliore. Prima di richiederlo occorre conoscere gli atti e valutare se la persona sia in grado di offrire chiarimenti precisi, coerenti e documentabili.

L’interrogatorio può essere utile quando l’accusa nasce da un equivoco, quando è necessario spiegare il significato di determinate operazioni o quando l’indagato possiede informazioni che non emergono dal fascicolo.

Può invece essere rischioso quando la ricostruzione non è ancora completa, esistono punti poco chiari oppure le domande potrebbero riguardare fatti ulteriori rispetto a quelli indicati nell’avviso.

L’indagato conserva la facoltà di non rispondere. Il silenzio non equivale a una confessione e non può essere considerato automaticamente come prova di colpevolezza.

La decisione deve essere presa insieme al difensore, dopo una preparazione accurata e senza improvvisare risposte durante l’atto.

Intercettazioni e dati digitali: cosa deve controllare l’avvocato?

Quando l’indagine comprende intercettazioni, l’avviso informa il difensore della possibilità di esaminare gli atti depositati, ascoltare le registrazioni e prendere conoscenza dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

Il pubblico ministero può indicare le conversazioni che considera rilevanti, ma la difesa ha la possibilità di segnalare ulteriori registrazioni e chiederne copia.

Questo controllo è essenziale perché le informative di polizia e le trascrizioni riportano spesso soltanto alcuni passaggi. L’ascolto diretto può rivelare tono, contesto, interlocutori e parti della conversazione che modificano il significato attribuito alle parole.

Lo stesso vale per chat, e-mail e dati estratti da dispositivi. Uno screenshot o una frase isolata non consentono sempre di comprendere chi abbia scritto il messaggio, quando sia stato inviato e quale conversazione lo abbia preceduto.

Nei casi più complessi l’avvocato può coinvolgere un consulente informatico forense per verificare autenticità, completezza e corretta attribuzione dei dati.

Cosa succede dopo i venti giorni?

Conclusa la fase difensiva, il pubblico ministero esamina quanto depositato e decide come procedere.

Se ritiene che gli elementi non siano sufficienti, può chiedere l’archiviazione. Se considera invece sostenibile l’accusa, può esercitare l’azione penale attraverso gli strumenti previsti per il reato contestato.

Quando è prevista l’udienza preliminare, il pubblico ministero presenta la richiesta di rinvio a giudizio e sarà il giudice dell’udienza preliminare a valutare se disporre il processo o pronunciare una sentenza di non luogo a procedere.

Per alcuni reati si procede invece mediante citazione diretta davanti al giudice competente, senza la tradizionale udienza preliminare, ferma restando la disciplina dell’udienza predibattimentale nei casi previsti.

La disciplina dell’articolo 416 del Codice di procedura penale stabilisce inoltre specifiche conseguenze quando la richiesta di rinvio a giudizio non è stata preceduta dall’avviso oppure dall’interrogatorio tempestivamente richiesto dall’indagato.

Il difensore deve quindi verificare anche la regolarità delle notificazioni e il rispetto effettivo delle facoltà previste dalla legge.

La contestazione contenuta nell’avviso può cambiare?

L’enunciazione presente nell’avviso rappresenta l’ipotesi formulata al termine delle indagini, ma non è necessariamente immutabile.

Gli elementi prodotti dalla difesa o le ulteriori attività investigative possono portare il pubblico ministero a modificare la ricostruzione, eliminare alcune contestazioni, aggiungere precisazioni o valutare una diversa qualificazione giuridica.

Qualora emergano fatti sostanzialmente nuovi, il difensore deve verificare se siano state rispettate le garanzie necessarie affinché l’indagato possa conoscere e affrontare la nuova accusa.

Non bisogna quindi leggere soltanto il titolo del reato. La descrizione concreta della condotta, il periodo temporale, il ruolo attribuito e le modalità del fatto sono fondamentali per comprendere il perimetro dell’accusa.

Un recente caso di chiusura delle indagini a Milano

Nel luglio 2026, la Procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini nell’ambito del procedimento relativo ai dissesti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria.

Secondo quanto riportato da ANSA, l’avviso riguarda numerose persone e una società, con ipotesi comprendenti bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato.

La notifica non costituisce un accertamento definitivo di responsabilità. Le persone coinvolte possono esaminare gli atti, presentare memorie, chiedere interrogatori e formulare le proprie difese prima delle successive determinazioni della Procura.

La vicenda mostra anche quanto possa essere complessa questa fase quando il fascicolo comprende più società, amministratori, operazioni contabili e posizioni differenti. Ogni indagato deve ricostruire il proprio ruolo individuale, evitando che le condotte vengano attribuite indistintamente a tutti i soggetti coinvolti.

Contraffazione e avviso di conclusione delle indagini

Un secondo caso riguarda un’indagine della Procura di Milano su una presunta filiera internazionale di calzature contraffatte.

Nell’aprile 2026, ANSA ha riferito della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini nei confronti di un importatore, al quale sarebbero stati contestati i reati di ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Secondo la ricostruzione investigativa, le verifiche erano iniziate da alcune anomalie riscontrate su calzature poste in vendita e si erano estese alla rete di produzione e distribuzione.

Anche in questo caso le accuse devono essere dimostrate nel procedimento. La difesa, dopo l’avviso, può verificare provenienza dei prodotti, rapporti con i fornitori, documentazione commerciale, consapevolezza dell’eventuale contraffazione e ruolo effettivo dell’importatore.

I due casi mostrano come l’articolo 415-bis trovi applicazione sia nei procedimenti societari particolarmente articolati sia nelle indagini concentrate sulla posizione di un singolo operatore economico.

Perché rivolgersi subito a un avvocato penalista a Milano?

L’avviso rappresenta una delle principali occasioni per intervenire prima del processo. Lasciare trascorrere il termine senza esaminare il fascicolo significa rinunciare alla possibilità di confrontarsi tempestivamente con l’impostazione dell’accusa.

L’avvocato penalista deve acquisire gli atti, individuare gli elementi realmente decisivi e scegliere quali informazioni presentare al pubblico ministero.

Non sempre la strategia migliore consiste nel depositare una memoria o chiedere un interrogatorio. Anche la scelta di non anticipare la difesa deve però derivare da un esame consapevole del fascicolo, non dalla semplice inattività.

Lo Studio Penale Boccia, con sede a Milano e operante su tutto il territorio nazionale, assiste a Milano persone destinatarie di avvisi di conclusione delle indagini preliminari, occupandosi dell’accesso agli atti, della valutazione delle prove, delle investigazioni difensive e della predisposizione di memorie e richieste di interrogatorio.

Indirizzo: Milano, via Solferino 24 (MM Moscova – Linea Verde)
Telefono: +39 0287177638
Email: info@studiopenaleboccia.it

Domande frequenti

L’avviso di conclusione delle indagini significa che sono colpevole?

No. L’avviso informa che le indagini sono terminate e che il pubblico ministero, allo stato, non intende chiedere subito l’archiviazione. La responsabilità deve ancora essere accertata nel processo.

Quanto tempo ho per rivolgermi a un avvocato?

È opportuno farlo immediatamente. Le facoltà previste dall’articolo 415-bis devono essere normalmente esercitate entro venti giorni dalla notificazione dell’avviso.

Posso leggere personalmente gli atti?

L’indagato e il difensore hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione depositata. Data la complessità degli atti, è comunque importante che il fascicolo venga esaminato da un avvocato penalista.

È obbligatorio presentare una memoria?

No. Il deposito è facoltativo. La sua opportunità dipende dal contenuto del fascicolo e dalla strategia difensiva.

Posso chiedere di essere interrogato?

Sì. Se l’indagato presenta una richiesta tempestiva di interrogatorio, il pubblico ministero deve procedere. La scelta va valutata dopo aver conosciuto gli atti.

Posso produrre documenti che non erano stati acquisiti?

Sì. È possibile depositare documenti, consulenze e risultati delle investigazioni difensive ritenuti utili a chiarire la posizione dell’indagato.

Il pubblico ministero deve svolgere le indagini richieste dalla difesa?

Non è obbligato ad accogliere ogni richiesta. Se ritiene l’attività utile e dispone nuove indagini, deve svolgerle nei termini previsti dalla legge.

Dopo l’avviso il pubblico ministero può chiedere l’archiviazione?

Sì. Gli elementi presentati dalla difesa o le ulteriori indagini possono portare il pubblico ministero a rivalutare la posizione e chiedere l’archiviazione.

La persona offesa riceve sempre l’avviso?

Non sempre. L’articolo 415-bis prevede una specifica comunicazione anche alla persona offesa o al suo difensore nei procedimenti per maltrattamenti contro familiari e conviventi e atti persecutori.

Cosa deve consegnare l’indagato all’avvocato?

Deve consegnare l’avviso ricevuto, la busta o la relazione di notificazione, gli eventuali precedenti atti del procedimento e tutti i documenti che possano aiutare a ricostruire i fatti contestati.

Fonti esterne

  1. Normattiva – Codice di procedura penale, articolo 415-bis: avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari
    https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Acodice.procedura.penale%3A1988-09-22%3B447~art415bis=
  2. Normattiva – Codice di procedura penale, articolo 416: presentazione della richiesta di rinvio a giudizio
    https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Acodice.procedura.penale%3A1988-09-22%3B447~art416=
  3. Ministero della Giustizia – Consultazione e copia del fascicolo dopo l’avviso ex articolo 415-bis
    https://procura-perugia.giustizia.it/it/visura_e_copia_fascicolo.page
  4. ANSA – Chiusa un’altra inchiesta a Milano sui dissesti Ki Group, Bioera e altre società
    https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2026/07/15/chiusa-altra-inchiesta-su-santanche-bancarotta-e-truffa-allo-stato_edbef8c8-a496-49d4-b386-89c5b6b7a969.html
  5. ANSA – Filiera internazionale del falso, conclusione delle indagini della Procura di Milano
    https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2026/04/24/scoperta-filiera-internazionale-del-falso-sequestrate-5mila-paia-di-scarpe_5c5b7677-1b46-4098-82ca-da551ae5131c.html
Cesare Zacchetti

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