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Deep Fake: Identità “rubata” con l’IA: quando un video finto diventa un reato vero

Deep Fake: Identità “rubata” con l’IA: quando un video finto diventa un reato vero
Deepfake a Bergamo: il nuovo reato digitale, l’art. 612-quater c.p. e la difesa penale

Il deepfake non è più una curiosità da social: è un moltiplicatore di danno. Cambia le regole del gioco perché non “diffonde” solo informazioni false: produce una realtà sintetica che può sembrare autentica e, proprio per questo, colpire reputazione, lavoro, relazioni e sicurezza personale. Nel lavoro difensivo, la difficoltà non è solo giuridica: è tecnica, perché la prova è un file (video, audio, immagine) e la sua storia è spesso “nel cloud”, nei log, nelle chat e nei metadati.

La risposta normativa è arrivata con la Legge 23 settembre 2025, n. 132, che ha introdotto nel codice penale un perimetro specifico per la diffusione illecita di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale.

La nuova norma chiave: art. 612-quater c.p., non conta “creare”, conta “diffondere”

Il punto di svolta è l’inserimento dell’art. 612-quater c.p. (“Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”), che punisce chi cagiona un danno ingiusto cedendo, pubblicando o comunque diffondendo, senza consenso, immagini, video o voci alterati con IA e idonei a ingannare sulla loro genuinità.

C’è un dettaglio che, nella pratica, pesa moltissimo: la norma colpisce la diffusione, non la mera creazione. È il passaggio che cambia la strategia difensiva nei fascicoli in cui il materiale viene trovato su un dispositivo, ma la prova della trasmissione (chat, inoltri, upload, condivisioni) è fragile o contestabile.

Tre scenari tipici 

Nel contesto bergamasco emergono tre fronti ricorrenti, che spesso si intrecciano nello stesso procedimento:

1) “Nudify” e pornografia non consensuale sintetica

È il caso più distruttivo sul piano personale: immagini o video sessualmente espliciti “costruiti a partire da foto prese dai social. Non serve una relazione precedente: basta un’immagine pubblica e un bot/app.

Un esempio utile per capire l’impatto sociale del fenomeno è il filone di cronaca sui siti che usano IA per creare immagini pornografiche non consensuali: “immagini di nudo create con IA su un sito sessista”.

2) Frodi ed estorsioni: deep-voice e truffe “credibili”

Bergamo ha un tessuto imprenditoriale che0 diventa bersaglio naturale per la truffa evoluta: voice cloning, finti amministratori, ordini urgenti di bonifico, ricatti. La cronaca locale lo fotografa con chiarezza: “truffe online, ora anche con l’Intelligenza artificiale”.

3) Danno reputazionale e “diffamazione potenziata”

Quando un video deepfake mette in bocca a una persona frasi mai dette, o la mostra in comportamenti mai avvenuti, l’effetto è spesso irreversibile: la smentita arriva sempre dopo l’impatto.

La trappola più comune: confondere 612-ter (revenge porn) e 612-quater (deepfake)

Nelle prime fasi può comparire un errore di qualificazione: il “revenge porn” (art. 612-ter c.p.) presuppone materiale reale a contenuto sessuale; il deepfake, invece, può essere sintetico. In difesa, la priorità diventa quindi verificare che natura ha il file, come è stato generato e se è davvero “idoneo a ingannare” (requisito essenziale del 612-quater).

Il punto tecnico che decide il processo: catena di custodia e prova “in cloud”

Nei procedimenti per deepfake, la prova regina non è “la testimonianza”, ma la storia digitale del contenuto:

  • dove è stato creato,
  • dove è stato salvato,
  • se e come è stato condiviso,
  • chi lo ha ricevuto,
  • se è stato scaricato, inoltrato, ripubblicato.

La strategia difensiva si costruisce su due pilastri:

  1. integrità (acquisizione corretta, copie forensi, controlli su alterazioni);
  2. tracciabilità della diffusione (log, chat, account, accessi, tempi).

Un’aggravante che cambia i fascicoli: l’IA come “mezzo insidioso”

La stessa Legge 132/2025 ha introdotto anche una nuova aggravante comune: l’aver commesso il fatto mediante IA quando il suo impiego costituisce mezzo insidioso o ostacola la difesa o aggrava le conseguenze. In concreto: la cornice del caso può irrigidirsi quando l’IA non è un dettaglio, ma lo strumento che rende l’offesa più subdola e difficile da neutralizzare.

La regola d’oro (per vittima e indagato): muoversi subito, ma senza errori

Nei reati deepfake, l’errore tipico è reagire d’impulso:

  • cancellare chat o file,
  • rispondere “a caldo”,
  • fare segnalazioni non coordinate,
  • consegnare dispositivi senza tutela tecnica.

Per la persona offesa la priorità è cristallizzare (screenshot, link, utenti, date) e far rimuovere il contenuto con un percorso che tenga insieme urgenza e prova.
Per l’indagato la priorità è evitare che una ricostruzione incompleta diventi “verità processuale”: timeline, accessi, dispositivi, contesto e perizia spesso decidono prima del dibattimento.

 

Il Deepfake ha cambiato le regole del diritto penale: non farti trovare impreparato.  Con l’entrata in vigore dell’art. 612-quater c.p., la diffusione di contenuti sintetici non è più una zona grigia, ma un reato con conseguenze severe. Che tu debba tutelare la tua reputazione o difenderti da un’accusa basata su prove digitali, la tempestività e la competenza tecnica sono essenziali.

Affidati all’esperienza dell’Avvocato penalista Giuseppe Boccia, avvocato penalista a Milano, operante su tutto il territorio nazionale, per una difesa strategica e all’avanguardia sulle nuove tecnologie.

  • Indirizzo: Milano, via Solferino 24 (MM Moscova – Linea Verde)
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Fonti esterne

  1. Gazzetta Ufficiale — Legge 23 settembre 2025, n. 132
    https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/09/25/25G00143/sg
  2. Gazzetta Ufficiale — Art. 26 (introduzione art. 612-quater c.p. e aggravante IA)
    https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=25G00143&art.dataPubblicazioneGazzetta=2025-09-25&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=26&art.idGruppo=5&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
  3. Eco di Bergamo — Truffe online con IA (cronaca)
    https://www.ecodibergamo.it/stories/premium/bergamo-citta/lallarme-truffe-online-ora-anche-lintelligenza-artificiale-o_3034661_11/
  4. Sky TG24 — Immagini di nudo create con IA (cronaca)
    https://tg24.sky.it/cronaca/2025/10/27/sito-sessista-ai
Cesare Zacchetti

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